Legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 -

Legge regionale 15 marzo 2011, n. 6

Istituzione dell'Avvocatura regionale

(B.U. del 5 aprile 2011, n. 14)

Art. 1

(Avvocatura regionale)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è istituita l'Avvocatura regionale, in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile. (1)

2. L'Avvocatura regionale provvede, in particolare:

a) alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione regionale e alla connessa difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale;

b) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale, in collaborazione con i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta competenti, in ordine all'avvio delle liti attive e passive e all'opportunità di transigere o di conciliare le liti;

c) alla cura dei rapporti con l'Avvocatura dello Stato, in collaborazione con le strutture regionali competenti, in tutti i casi in cui il patrocinio della predetta Avvocatura si rende obbligatorio in relazione a contenziosi afferenti all'esercizio di funzioni prefettizie;

d) alla formulazione delle proposte alla Giunta regionale di affidamento di incarichi esterni di patrocinio per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale o quando questi si rendano necessari in relazione alla specificità o alla particolare complessità delle materie trattate o al grado o alla sede della circoscrizione della autorità giurisdizionale competente, nonché alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili connessi;

e) alla consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;

f) alla cura degli adempimenti e degli atti inerenti ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato avverso atti o provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale;

g) all'assunzione degli oneri relativi al patrocinio legale per gli amministratori e i dipendenti regionali nei casi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

3. All'Avvocatura regionale è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti della qualifica unica dirigenziale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e degli altri requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed incaricato con le modalità stabilite per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), o, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, ad un soggetto esterno che abbia esercitato la professione di avvocato per almeno cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico; il trattamento economico complessivo spettante è stabilito in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della misura massima prevista per il trattamento economico accessorio in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta. (2)

4. L'Avvocatura relaziona annualmente al Presidente della Regione in merito allo stato del contenzioso che interessa l'Amministrazione regionale e alle necessità organizzative e funzionali della struttura, alla quale è assegnato il personale amministrativo necessario alla cura degli adempimenti amministrativi e contabili di competenza.

5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, l'Avvocatura si avvale di personale appartenente alla categoria D. Al predetto personale compete, dalla data di iscrizione nell'elenco speciale degli Avvocati addetti agli uffici legali degli enti pubblici, un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale. (3)

6. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, in ordine all'iscrizione dei dirigenti e dei funzionari addetti all'Avvocatura regionale all'elenco speciale di cui al all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del r.d.l. 1578/1933, convertito, con modificazioni, dalla l. 36/1934.

Art. 1bis

(Pratica professionale) (4)

1. Presso l'Avvocatura regionale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

2. La pratica forense, a norma dell'articolo 41, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), può essere svolta per un periodo non superiore a dodici mesi.

3. L'individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti e i criteri di selezione da applicare.

4. Il dirigente dell'Avvocatura regionale ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di almeno quindici giorni, il rapporto di praticantato, nel caso di comportamenti contrari al decoro e all'interesse dell'Amministrazione regionale.

5. Al praticante avvocato, a norma dell'articolo 41, comma 11, della l. 247/2012, è riconosciuto un rimborso per l'attività svolta ed è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché per infortuni. (4a)

6. Presso l'Avvocatura regionale, previa stipula delle relative convenzioni con gli atenei interessati, possono essere svolti tirocini curriculari per studenti laureandi in giurisprudenza e altre tipologie di formazione universitaria o professionale relative alla professione forense previste dalla normativa in vigore. Il rapporto instaurato per tali tipologie di formazione professionale e/o curriculare non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per lo svolgimento di tali periodi formativi o abilitanti.

Art. 1ter

(Compensi professionali) (5)

1. Agli Avvocati funzionari spettano, ad integrazione della retribuzione salariale, di risultato e all'indennità di avvocatura, i compensi professionali, al netto delle spese generali che sono introitate al bilancio dell'Amministrazione, dovuti a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente quali sentenze, ordinanze, decreti, provvedimenti del Giudice dell'esecuzione, rinunce e transazioni in controversie giurisdizionali patrocinate dall'Avvocatura regionale. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali in relazione ai quali sono dovuti i compensi sono individuate con provvedimento del dirigente dell'Avvocatura regionale.

2. I compensi professionali di cui al comma 1 sono liquidati in relazione a ogni singolo grado di giudizio, indipendentemente dalla proposizione o dall'esito di eventuali impugnazioni, e sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte della Regione è condannata al pagamento delle spese legali, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese.

3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 spettano anche agli avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell'Amministrazione regionale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento, a condizione che il provvedimento giurisdizionale di cui ai commi 1 e 2 sia emesso in esito alla definizione del grado di giudizio in cui essi hanno prestato il loro patrocinio. (5a)

Art. 1quater

(Ripartizione dei compensi in caso di compensazione tra le parti delle spese di lite) (6)

1. Nelle ipotesi di pronunciata compensazione totale o parziale delle spese, i compensi professionali sono liquidati agli Avvocati funzionari sulla base della notula, avente esclusiva valenza interna, redatta in conformità ai parametri professionali indicati nel decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al medesimo decreto, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa e all'autorità adita.

2. In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore degli Avvocati funzionari avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

3. I compensi professionali sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuovi parametri professionali.

Art. 1quinquies

(Ripartizione dei compensi nei casi di condanna alle spese di lite a carico di parte soccombente) (7)

1. L'Avvocatura regionale cura senza ritardo l'esazione delle competenze nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.

2. Nelle ipotesi di provvedimento giurisdizionale favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, agli Avvocati funzionari spettano le somme relative alle spese legali liquidate in favore dell'Amministrazione regionale, poste a carico delle controparti e recuperate nei confronti della parte soccombente.

3. In caso di accertata impossibilità di recuperare tutto o parte del credito nei confronti della parte soccombente, all'Avvocato funzionario compete, con spesa a carico del bilancio della Regione, rispettivamente:

a) la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale;

b) la differenza tra quanto parzialmente recuperato e quanto stabilito nel provvedimento giurisdizionale.

Art. 1sexies

(Criteri di ripartizione dei compensi professionali) (8)

1. I compensi professionali dovuti ai sensi degli articoli 1quater e 1quinquies, derivanti sia da pronunce con condanna della controparte alla rifusione delle spese sia da pronunce con compensazione totale o parziale delle spese, sono ripartiti per il 50 per cento in parti uguali tra gli Avvocati funzionari e per il 50 per cento sulla base della valutazione relativa al rispetto di parametri qualificanti effettuata dal dirigente dell'Avvocatura regionale.

2. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più Avvocati esterni, che abbiano ricevuto il mandato difensivo con gli Avvocati funzionari dell'Avvocatura regionale, l'ammontare dei compensi professionali maturati a seguito di provvedimento giurisdizionale favorevole è ridotto del 50 per cento.

3. Non costituisce associazione alla difesa il mandato difensivo con uno o più Avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la sola presenza alle udienze.

Art. 1septies

(Computo e tetto massimo dei compensi professionali) (9)

1. I compensi professionali di cui all'articolo 1ter sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato funzionario, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante, indicato come limite dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 2

(Disposizione transitoria)

1. Alla definizione dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Avvocatura regionale si provvede non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Restano fermi gli incarichi di patrocinio già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 5 e 6, è determinato in euro 115.000, a decorrere dall'anno 2011.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.10 (Trattamento economico del personale regionale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2011/2013 nell'unità previsionale di base 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(1) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 1 recitava:

"1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), presso la Presidenza della Regione, è istituita l'Avvocatura regionale alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile.".

Le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 23/2017 si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(2) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 3 della L.R. 22 dicembre 2017, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 1 recitava:

"3. All'Avvocatura regionale è preposto un avvocato dirigente, scelto tra i dirigenti della qualifica unica dirigenziale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e degli altri requisiti di legge per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 3, comma quarto, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed incaricato con le modalità stabilite per il conferimento dei restanti incarichi dirigenziali dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), o, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 5, della medesima l.r. 22/2010, ad un soggetto esterno che abbia esercitato la professione di avvocato per almeno cinque anni precedenti il conferimento dell'incarico; il trattamento economico complessivo spettante è stabilito dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta.".

Le disposizioni di cui all'art. 3 della l.r. 23/2017 si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Comma sostituito dal comma dell'art. 1 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 1 recitava:

"5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la dotazione organica dell'Amministrazione regionale, definita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è incrementata di due unità di personale appartenenti alla categoria D. La copertura dei posti è disposta in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 40/2010. Al predetto personale, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, compete un'indennità stabilita in sede di contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell'articolo 47, comma 5, della l.r. 22/2010, correlata allo svolgimento delle funzioni di assistenza legale dell'Amministrazione regionale.".

(4) Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

(4a) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 1bis recitava:

"5. Al praticante avvocato, a norma dell'articolo 41, comma 11, della l. 247/2012, è riconosciuto un compenso per l'attività svolta ed è garantita la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, nonché per infortuni.".

(5) Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

(5a) Comma sostituito dal comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 1ter recitava:

"3. I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi 1 e 2 spettano anche agli Avvocati collocati a riposo o trasferiti ad altra struttura dell'Amministrazione regionale per i due anni successivi alla data di quiescenza o di trasferimento.".

(6) Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

(7) Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

(8) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.

(9) Articolo inserito dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 2021, n. 1.